In tema di impugnazione del provvedimento di cancellazione dall’Albo degli Avvocati, l’inosservanza dell’art. 59, co. 1, R.D. n. 37/34, che prevede tassativamente il deposito del ricorso al CNF presso il Consiglio dell’Ordine che ha emesso la pronuncia, determina l’inammissibilità del gravame. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 16 febbraio 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 4 maggio 2009, n. 22
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 04 Maggio 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 16 Febbraio 2007
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