È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall’Albo degli Avvocati presentato nella segreteria del C.N.F. e non invece negli uffici del Consiglio territoriale che ha emesso la pronuncia. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 5 marzo 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE GIORGI), sentenza del 4 maggio 2009, n. 21
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 04 Maggio 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 05 Marzo 2007
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