Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione – Domanda di reiscrizione – Valutazione dei requisiti.

Ai fini dell’accoglimento della domanda di reiscrizione a seguito di cancellazione la legge non prevede alcuna condizione temporale, ancorché al Consiglio dell’Ordine competente spetti comunque l’accertamento dei requisiti sostanziali, occorrendo all’uopo, come la giurisprudenza disciplinare ha più volte affermato al riguardo, la prova dell’effettivo riacquisto della dignità e probità proprie della professione forense da parte dell’interessato (nella specie, il CNF ha condiviso la valutazione del Consiglio locale che respinto la richiesta di reiscrizione depositata nove mesi dopo il provvedimento di cancellazione per il periodo di un anno, e quindi prima che decorresse interamente il tempo della misura interdittiva, ritenendo altresì carente nel ricorrente il requisito della condotta specchiatissima ed illibata). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 27 settembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 5 dicembre 2006, n. 135

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 05 Dicembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 27 Settembre 2003
Giurisprudenza CNF

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