La riforma o la cassazione di una decisione del C.N.F. estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata; pertanto l’avvocato cancellato dall’albo per effetto di una decisione del C.d.O. confermata dal C.N.F. ma successivamente cassata con rinvio, ha diritto di essere nuovamente iscritto. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 giugno 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ITALIA), sentenza del 22 marzo 2005, n. 59
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 22 Marzo 2005 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Giugno 1999
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