È inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione del C.d.O. in materia che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F., il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall’elenco dei difensori d’ufficio. (Il ricorso è ammesso solo contro le deliberazioni in materia d’iscrizione all’albo o di cancellazione dall’albo, nonché in materia di procedimento disciplinare degli iscritti). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 7 settembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 24 giugno 1999, n. 82
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 24 Giugno 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 07 Settembre 1998
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