È valido il provvedimento di cancellazione dall’albo per incompatibilità anche se la copia notificata al professionista contenga solo un generico riferimento all’unanimità della decisione adottata, perché ciò che rileva giuridicamente è che la decisione sia adottata con il numero minimo di consiglieri previsti ex lege, e tale numero sia rilevabile dalle presenze certificate nei verbali d’udienza. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Campobasso, 6-22 dicembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. D’Arle), sentenza del 25 febbraio 1997, n. 16
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 25 Febbraio 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Campobasso, delibera del 22 Dicembre 1995
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