Il professionista che abbia eliminata la causa di incompatibilità, per la quale gli era stata inflitta la sanzione della cancellazione dall’albo, ha diritto alla reiscrizione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 29 febbraio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Gazzara), sentenza del 3 ottobre 1997, n. 115
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 03 Ottobre 1997 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 29 Febbraio 1996
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