La prova di non esercitare o di non aver esercitato la professione entro l’ambito territoriale interdetto, e quindi in situazione di incompatibilità, non spetta al professionista nominato vice procuratore onorario, ma all’ordine professionale presso il cui albo lo stesso è iscritto a cui compete vigilare sul rispetto delle norme che sanciscono l’incompatibilità e procedere amministrativamente o disciplinarmente ove le stesse risultino violate. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 26 Gennaio 2004 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 23 Luglio 2002
0 Comment