Avvocato – Tenuta albi – Avvocato presidente di s.p.a. – Poteri gestori – Incompatibilità – Sussiste.

E’ incompatibile con l’esercizio della professione forense e deve essere cancellato l’avvocato presidente di una s.p.a., se pur municipalizzata, che vanti poteri effettivi di gestione ordinaria e straordinaria. La carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore di una società commerciale è, infatti, compatibile con l’esercizio della professione forense e l’iscrizione all’albo, solo nella ipotesi in cui tale funzione comporti compiti meramente amministrativi e rappresentativi. (Nella specie è stato cancellato l’avvocato che era stato nominato presidente di una s.p.a., in cui, per lo statuto sociale, aveva anche poteri gestori). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Voghera, 14 novembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 26 giugno 2003, n. 165

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 165 del 26 Giugno 2003 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Voghera, delibera del 14 Novembre 2001 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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