E’ interdetto all’avvocato nominato giudice onorario lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie nell’ambito del circondario dove egli svolge l’attività forense in modo stabile e continuativo (che generalmente coincide con il distretto del C.d.O. in cui il professionista è iscritto). Ne consegue, ex art. 9 l. n. 374/1991 e come più volte ribadito dal C.S.M., che la violazione del predetto divieto comporta la declaratoria, effettuata dall’autorità giudiziaria, di decadenza dalla funzione di giudice di pace e non la cancellazione dall’albo per incompatibilità. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 15 giugno 2003)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 165 del 12 Luglio 2004 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 15 Giugno 2003 (cancellazione amm.va)
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