Relativamente all’esercizio della professione da parte di un cittadino dell’Unione europea, che voglia iscriversi presso l’albo degli avvocati – sezione speciale cittadini UE, come previsto dalla direttiva CE n. 95/1995 attuata con il d.l. n. 96/2001, per il combinato disposto di cui agli articoli 38 e 12 d.l. n. 96/2001, è valutabile ai fini della dispensa della prova attitudinale il periodo di attività svolto in Italia a decorrere dal 14 marzo 1998 e fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. (Nella specie è stato valutato il periodo tra il 1998 fino a quando l’attività non è stata interrotta). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 2 luglio 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 27 Giugno 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 02 Luglio 2001
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