L’avvocato cancellato per motivi disciplinari può essere reiscritto all’albo se concorrano tutti i requisiti previsti dall’articolo 17 l.p. e, in analogia con quanto previsto dalla radiazione, soltanto dopo il decorso del periodo di cinque anni dalla delibera di cancellazione, adottata nei suoi confronti dal C.d.O.. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 17 aprile 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GUIDI), sentenza del 16 giugno 2003, n. 158
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 16 Giugno 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 17 Aprile 2000
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