Avvocato – Tenuta albi – Attività del C.d.O. meramente amministrativa – Richiesta di indicazione di specializzazione – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.

Il ricorso al Consiglio nazionale forense è ammesso solo contro le deliberazioni degli ordini locali in materia di iscrizione all’albo o di cancellazione, oltre che in materia disciplinare contro gli iscritti. Pertanto è inammissibile il ricorso in materia attinente ad attività meramente amministrativa, non avendo il C.N.F. una giurisdizione generale relativamente alla tenuta degli albi professionali (nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso il procedimento con il quale il C.d.O. non aveva riconosciuto, ed inserito nell’albo, il titolo aggiuntivo di «specialista in diritto» ad un iscritto all’albo). (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 25 gennaio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Vinatzer), sentenza del 3 aprile 1997, n. 30

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 03 Aprile 1997 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 25 Gennaio 1993
Giurisprudenza CNF

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