Avvocato – Tenuta albi – Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori – Iscrizione – Comitato per la tenuta dell’albo speciale – Verifica dei requisiti necessari per l’iscrizione – Legittimità.

Il comitato per la tenuta dell’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non deve limitarsi al solo controllo della normale iscrizione del richiedente nell’albo degli avvocati di un consiglio dell’ordine, ma può e deve verificare la sussistenza effettiva dei requisiti prescritti dalla legge sull’ordinamento professionale forense. (Nella specie è stata rigettata la domanda di iscrizione del professionista che, pur essendo iscritto nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti pubblici, non aveva svolto attività professionale vera e propria essendo l’ente, di cui era dipendente, ope legis rappresentato e difeso dall’avvocatura dello Stato). (Rigetta il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 19 dicembre 1998)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 29 maggio 2002, n. 79

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 29 Maggio 2002 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA, delibera del 29 Maggio 2001
Giurisprudenza CNF

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