Avvocato – Tenuta albi – Albo speciale cassazionisti – Rigetto iscrizione – Richiesta di revisione – Impugnazione al C.N.F. – Inammissibilità.

Il C.N.F., organo collegiale, non può essere destinatario di una richiesta di revisione della decisione del Comitato per la tutela dell’albo, che è l’autorità competente in via esclusiva a deliberare sulla iscrizione nell’albo degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori. Pertanto la richiesta di riesame deve essere dichiarata inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione Comitato per la iscrizione al patrocinio avanti le Magistrature Superiori, 24 ottobre 1996, n. 500/96).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Cricrì), sentenza del 28 aprile 1998, n. 31

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 28 Aprile 1998 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Ottobre 1996
Giurisprudenza CNF

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