La verifica della legittimità del provvedimento assunto in sede di delibazione dell’istanza di iscrizione all’albo professionale non può prescindere dall’esame di eventuali circostanze ostative alla iscrizione che – se note all’epoca – avrebbero comportato il diniego all’iscrizione e fra queste rientra, ai sensi dell’art. 17 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, una condotta non specchiatissima ed illibata del richiedente. (Nel caso di specie il CNF ha condiviso la decisione del COA il quale, ai fini dell’annullamento della delibera di iscrizione, ha ritenuto che l’aver il richiedente taciuto la circostanza della sua sospensione dal registro speciale dei praticanti abilitati dettata dal coinvolgimento in un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 479 e 476 c.p., integrasse una condotta non consona alle regole deontologiche della professione forense, tale da incidere sull’affidabilità del soggetto che aspira a svolgere il delicato ruolo attribuito dall’ordinamento al professionista forense).
La valutazione del requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario ai fini della iscrizione all’albo professionale, va compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente anche dall’esito dell’eventuale procedimento penale che può aver coinvolto l’interessato. Conseguentemente, come la condotta specchiatissima ed illibata non è di per sé da escludere in presenza di una condanna penale, così può essere considerato privo del requisito previsto dalla legge colui che ha tenuto un comportamento che possa compromettere il decoro e la dignità della classe forense, ancorché per gli stessi fatti non vi sia stata pronuncia penale di condanna. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Paola, 21 giugno 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), decisione del 21 aprile 2011, n. 58
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 21 Aprile 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Paola, delibera del 21 Giugno 2010
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