Avvocato – Tenuta albi – Albo degli Avvocati – Esercizio funzioni di Giudice di Pace – Erronea iscrizione di diritto – Cancellazione a seguito di revisione annuale dell’Albo – Doverosità – Equiparabilità funzioni giudice di pace e funzioni di magistrato ordinario – Esclusione.

Il difetto ab initio dei titoli e dei requisiti in base ai quali sia stata erroneamente disposta l’iscrizione di diritto all’Albo degli avvocati può e deve essere rilevato in sede di revisione degli albi ai sensi degli artt. 16 e 37 dell’ordinamento professionale, con l’unica eccezione che l’iscrizione non sia stata disposta o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti, sicché la cancellazione ben può essere disposta per fatti sopravvenuti, anteriori o coevi alla stessa iscrizione. (Nella specie, il ricorrente, dapprima iscritto di diritto ex art. 30 R.D.L. n. 1578/1933 quale ex Giudice di Pace, era stato poi cancellato a seguito della pubblicazione della sent. n. 8737/08 delle SS.UU. civili della Cassazione, che ha negato l’equiparabilità delle funzioni di Giudice di pace a quelle di magistrato inquadrato nell’Ordine giudiziario).
Attesa la tassatività delle eccezioni previste dalla legge professionale in tema di iscrizione di diritto agli albi, deve ritenersi che lo svolgimento di funzioni giurisdizionali minori non è di per sé sufficiente ad eliminare l’incontestabile differenza che corre tra la posizione del magistrato ordinario, che ha superato un concorso molto selettivo, e quello del giudice onorario che non è chiamato a sostenere alcun esame. Né il dovere di osservanza dei medesimi doveri imposti ai magistrati ordinari e l’esercizio temporaneo della giurisdizione possono essere equiparati all’esame di idoneità all’esercizio della professione forense, previsto come obbligatorio dalla norma costituzionale (art. 33). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 19 febbraio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 219

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 28 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 19 Febbraio 2009
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment