Ad onta della sicura inadeguatezza dell’attuale sistema delle incompatibilità, lo svolgimento dell’attività di amministratore di condominio, fatto salvo il necessario dovere di adeguamento ai canoni di dignità e decoro propri dello status professionale, non può essere ritenuta incompatibile di per sé con l’iscrizione all’Albo degli Avvocati ai sensi dell’art. 3 co. 3, r.d.l. n. 1578/33. Le incompatibilità previste da tale norma, invero, rappresentano forme di restrizione di un diritto soggettivo perfetto all’esercizio dell’attività di avvocato per chi sia iscritto nel relativo Albo, la cui conseguente natura eccezionale e tassativa, de jure condito, impone di escludere in subiecta materia interpretazioni estensive o applicazioni analogiche. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sondrio, 22 aprile 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BAFFA), sentenza del 16 marzo 2010, n. 13
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 16 Marzo 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Sondrio, delibera del 22 Aprile 2009
0 Comment