Avvocato – Tariffe forensi – Richiesta onorario – Onorario per attività non realmente prestate o non dovuti – Mero errore di calcolo – Esclusione – Illecito disciplinare – Sussistenza – Sanzione -Misura.

L’avere un professionista di lunga esperienza esposto in parcella onorari per attività non realmente prestate ovvero non dovuti (come nel caso della redazione delle “repliche” e delle udienze di mero rinvio, ovvero previsti per la “materia stragiudiziale” pur risultando le attività prestate intrinsecamente “connesse all’attività giudiziale”) costituiscono non semplici errori di calcolo, ma condotte lesive sia degli interessi del cliente, poiché amplificano ingiustificatamente l’importo complessivo del compenso, sia dell’immagine della categoria, minandone la serietà e la fiducia verso i terzi. (Il CNF nella specie, pur condividendo il giudizio di disvalore complessivo della condotta posta in essere dal ricorrente compiuto dal C.O.A., ha tuttavia ritenuto di applicare la sanzione meno afflittiva dell’avvertimento in luogo di quella della censura, a motivo della problematicità delle questioni relative alla determinazione del valore e della complessità della controversia relativa ad un giudizio di divisione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 29 maggio 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BAFFA), sentenza del 30 dicembre 2009, n. 249

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 249 del 30 Dicembre 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 29 Maggio 2008
Giurisprudenza CNF

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