Il canone deontologico che vieta al professionista di chiedere compensi eccessivi e non proporzionati rispetto all’attività svolta ha carattere generale e trova applicazione anche nell’ipotesi in cui gli onorari siano concordati in via forfettaria tra avvocato e cliente, atteso che tale canone trova il suo fondamento nel principio di correttezza e disinteresse cui deve ispirarsi la condotta dell’avvocato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 5 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. ALPA), sentenza del 30 dicembre 2008, n. 236
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 236 del 30 Dicembre 2008 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 05 Luglio 2007
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