Ancorché sia ammissibile la richiesta di compensi superiori a quelli tariffari, la stessa deve pur sempre trovare corrispondenza nella particolare natura dei fatti e nella complessità delle questioni giuridiche da affrontarsi, la cui valutazione, quindi, non può essere effettuata in via preventiva e senza una approfondita conoscenza degli atti.
Configura, pertanto, illecito deontologico la preventiva richiesta, mediante l’utilizzo di stampati, di un impegno del cliente alla corresponsione di compensi professionali superiori del doppio di quelli massimi, trattandosi di un comportamento non conforme a deontologia professionale, la quale richiede un corretto e trasparente rapporto con il mandante. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 9 giugno 2005.)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 18 dicembre 2006, n. 175
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 175 del 18 Dicembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 09 Giugno 2005
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