Avvocato – Tariffe forensi – Richiesta onorario eccessivo – Illecito disciplinare – Natura – Istantanea

La richiesta di compensi eccessivi e spropositati costituisce un illecito disciplinare di carattere istantaneo e non continuato, nè in ragione del protrarsi della condotta né a causa del permanere degli effetti tipicamente lesivi. In particolare, il mantenimento dell’originaria richiesta da parte del legale convenuto nell’azione di accertamento del suo compenso non è idonea ad integrare la condotta del “richiedere” considerata lesiva dall’art. 43 c.d., costituendo semplice espressione dell’esercizio del proprio diritto, nè in senso conservativo significa confermare in modo continuo, quasi perpetuamente rinnovandola, la richiesta originaria, segnalando piuttosto un mancato adeguamento all’altrui pretesa, un rifiuto di ravvedimento che, di per sé, non può essere considerato illecito. Per altro verso, inoltre, non possono essere considerati permanenti gli effetti di siffatta condotta, in quanto l’offesa recata all’interesse protetto dalla norma (inerente al pregiudizio causato alla professione forense attraverso la lesione dello specifico rapporto clientelare) deve ritenersi già avvenuta e consumata al tempo della richiesta del compenso non dovuto. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Varese, 8 novembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f CRICRI’, rel. BIANCHI), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 236

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 236 del 22 Dicembre 2007 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Varese, delibera del 08 Novembre 2005
Giurisprudenza CNF

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