In base all’art. 12 e ss. del D. Lgs. 96/2001, è prevista la possibilità di integrazione dell’avvocato stabilito nella professione di “avvocato” (integrato) con l’iscrizione dello stesso nell’Albo degli Avvocati, trascorsi tre anni dalla data di iscrizione come avvocato stabilito e comprovata l’attività effettiva e regolare nello Stato membro ospitante, ovvero avuto riguardo a durata, frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni, nonché al numero dei clienti e al giro di affari, senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 178 del 13 Dicembre 2018 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Varese, delibera del 12 Febbraio 2018 (cancellazione amm.va)
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