L’Avvocato Stabilito che utilizzi il titolo di Avvocato in luogo di quello effettivo di Avvocato Stabilito e che promuova un’azione giudiziaria in virtù di mandato alle liti privo dell’indicazione di agire di intesa con un collega iscritto all’albo, pone in essere un comportamento deontologicamente censurabile in ragione della tutela dell’affidamento che il cliente e le istituzioni ripongono nella figura del professionista.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 8 del 5 febbraio 2021
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