Avvocato – Sospensione cautelare – Impugnazione al C.N.F. per sindacato di merito – Inammissibilità – Sussiste.

Nei casi previsti dal III comma dell’articolo 43 della l.p. l’adozione del provvedimento cautelare appartiene all’insindacabile potere discrezionale del C.d.O. e l’esame del C.N.F., in sede d’impugnazione, è limitato al controllo di legittimità della decisione, non estendendosi al merito, per cui resta precluso ogni esame sull’opportunità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 2 maggio 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. CADDEO), sentenza del 15 aprile 1997, n. 41

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 15 Aprile 1997 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 02 Maggio 1996
Giurisprudenza CNF

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