Attesa la tipicità degli atti impugnabili innanzi al C.N.F., va ritenuto inammissibile il ricorso, da alcuna norma previsto, avverso la convocazione del Consiglio dell’Ordine e l’elezione delle cariche istituzionali. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso convocazione C.d.O. di Roma, 18 febbraio 2010, e l’elezione delle cariche istituzionali, 19 febbraio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 185
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 15 Dicembre 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Febbraio 2010
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