Avvocato – Procedimento disciplinare – Violazione deontologica di carattere istantaneo – Termine quinquennale – Decorrenza – Eventuale apertura del procedimento penale – Irrilevanza.

L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. (Tale deve essere considerata l’estorsione aggravata verso la controparte e le minacce verso il collega, a nulla rilevando l’eventualità che sia stato aperto o sia pendente un procedimento penale istaurato per lo stesso fatto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 19 novembre 2001)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 24 settembre 2005, n. 127

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 24 Settembre 2005 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 19 Novembre 2001
Giurisprudenza CNF

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