L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove invece la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Tale deve essere considerato il trattenimento di somme del cliente). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 4 ottobre 1994)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 17 Luglio 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 04 Ottobre 1994
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