Avvocato – Procedimento disciplinare – Violazione dei doveri professionali – Mancanza di danno al cliente – Irrilevanza – Responsabilità disciplinare – Sussiste.

I doveri professionali che l’avvocato deve attuare e rispettare prescindono dalla produzione o meno di un danno, in quanto attengono all’onorabilità del al rispetto che gli iscritti devono non solo a se stessi, quali professionisti, ma all’intera classe cui appartengono. Pertanto è irrilevante ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare l’eventualità che il comportamento deontologicamente rilevante non abbia provocato danni al cliente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 27 giugno 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 15 luglio 2004, n. 179

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 179 del 15 Luglio 2004 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 27 Giugno 2003 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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