Nella decisione disciplinare e nel relativo verbale d’udienza la mancata indicazione del quorum deliberativo del consiglio e la mancata specificazione dei voti espressi in camera di consiglio non comporta nullità della decisione, considerato che l’espressa attestazione della “avvenuta votazione nel rispetto delle disposizioni di legge” richiamate dall’articolo 51 l.p., non consente, in difetto di specifica e puntuale censura, di ritenere che si sia realizzata alcuna violazione delle regole che disciplinano la formazione della decisione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento C.d.O. di Roma 12 giugno 2003 relativo al procedimento disciplinare n. 7397, e rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 giugno 2003)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 03 Maggio 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Giugno 2003
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