Avvocato – Procedimento disciplinare – Valutazione prove da parte del C.d.O. – Discrezionalità.

Nel procedimento disciplinare a carico del professionista il consiglio dell’ordine territoriale ha potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte. (Pertanto deve ritenersi legittimo il comportamento dell’ordine che abbia rifiutata l’audizione di alcuni testimoni richiesta dall’incolpato). (Rigetta il ricorso avverso decisone C.d.O. di Vicenza, 20 marzo 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Alpa), sentenza del 22 luglio 1997, n. 91

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 22 Luglio 1997 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 20 Marzo 1995
abc, Giurisprudenza CNF

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