Avvocato – Procedimento disciplinare – Tentativo di conciliazione – Obbligo per il C.d.O. – Non sussiste.

Nel procedimento disciplinare davanti al C.d.O. il tentativo di conciliazione attiene ad una facoltà e non ad un obbligo dell’organo giudicante, e pertanto la sua inosservanza non determina motivo di nullità né può assurgere a motivo di gravame stante la evidente discrezionalità dell’attività amministrativa.(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 23 luglio 2001)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 310 del 24 Ottobre 2003 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 23 Luglio 2001 (censura)
Giurisprudenza CNF

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