Avvocato – Procedimento disciplinare – Svolgimento del processo senza l’assistenza di un difensore – Legittimità – Violazione del diritto di difesa – Non sussiste – Questione di legittimità costituzionale ex art. 24 della Costituzione – Manifesta fondatezza.

E’ legittimo lo svolgimento del procedimento disciplinare senza l’assistenza di un difensore, qualora risulti che il C.d.O., mediante la tempestiva comunicazione all’incolpato dell’apertura del procedimento disciplinare e della data di svolgimento del predetto giudizio, abbia reso possibile l’esercizio del diritto di difesa sia attraverso la difesa personale che attraverso un difensore di fiducia. E’ pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, ex art. 24 cost., della legge professionale nella parte in cui non prevede l’obbligatoria partecipazione di un difensore, né la nomina di un difensore d’ufficio, all’avvocato che sottoposto ad un procedimento disciplinare non abbia nominato un difensore di fiducia e non abbia provveduto alla difesa personale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 24 aprile 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. TIRALE), sentenza del 8 giugno 2001, n. 109

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 08 Giugno 2001 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 24 Aprile 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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