E’ infondata l’eccezione di nullità del procedimento disciplinare per omessa riunione con altro relativo allo stesso professionista, poiché rientra nella discrezionalità dell’organo disciplinare territoriale disporre la riunione di procedimenti disciplinari che traggano origine da fatti diversi. (Nella specie, peraltro, l’eccezione di omessa riunione era stata proposta con memoria aggiunta ad altro ricorso e non con il ricorso che infliggeva la sanzione relativa al procedimento che si contestava non essere stato riunito). (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 aprile 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 297
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 297 del 14 Dicembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera (sospensione)
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