E’ inammissibile il ricorso sottoscritto dal solo difensore, senza l’esistenza di un mandato formale, intendendosi per tale la procura conferita specificatamente per il grado del procedimento e posta a margine o in calce al ricorso, ovvero rilasciata in forma notarile con atto allegato (non valendo la procura rilasciata in un grado precedente). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 3 maggio 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 197 del 10 Dicembre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 03 Maggio 2001
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