Nel procedimento disciplinare non è previsto nessun termine per la riassunzione del giudizio dopo la cessazione della causa di sospensione; pertanto non si ha estinzione del giudizio disciplinare se lo stesso, sospeso in attesa della definizione del giudizio penale, sia stato riassunto oltre il termine di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 12 gennaio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GRIMALDI), sentenza del 22 novembre 2004, n. 277
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 277 del 22 Novembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 12 Gennaio 1996 (sospensione)
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