La sospensione cautelare dall’esercizio della professione, avendo il suo normale presupposto nella semplice emanazione di un mandato o ordine di comparizione e, a fortiori, in ogni provvedimento più grave, richiede unicamente una valutazione della gravità delle imputazioni mosse al professionista, prescindendo dalla valutazione della fondatezza delle stesse che, invece, deve formare oggetto del giudizio penale ed eventualmente del successivo giudizio disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 7 dicembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. BONZO), sentenza del 6 dicembre 2006, n. 137
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 06 Dicembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 07 Dicembre 2004
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