La natura cautelare del provvedimento previsto dall’art. 43 della legge professionale forense esclude che, ai fini della sua applicazione, debba essere valutata la fondatezza delle imputazioni penali, ma importa che la valutazione del C.d.O. abbia esclusivo riferimento alla gravità delle imputazioni ed alla possibilità che si possa configurare, a causa del contegno del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 16 luglio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 25 settembre 2002, n. 158
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 25 Settembre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 16 Luglio 2001
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