La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è procedimento precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. valuti la fondatezza delle imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione, ove ritenga possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Nella specie il professionista, imputato dei reati di peculato, corruzione, falso, truffa e associazione a delinquere, chiedeva la revoca della sospensione avendo ottenuto dal giudice penale la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 26 febbraio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SICILIANO), sentenza del 6 ottobre 1999, n. 149
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 06 Ottobre 1999 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 26 Febbraio 1998 (sospensione cautelare)
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