Il termine a comparire di dieci giorni ex art. 45 R.d.l. n. 1578/1933, da concedere al professionista per essere sentito nelle sue discolpe, è finalizzato a garantire l’esercizio del diritto di difesa da predisporre con un adeguato preavviso temporale. Allorché l’interessato eserciti in concreto tale diritto, senza sollevare alcuna obiezione, la violazione, di natura prettamente procedimentale, non assume un rilievo sostanziale tale da giustificare l’annullamento del provvedimento. Va infatti ribadito il principio secondo cui la mancata osservanza del termine indicato ha carattere relativo, che deve intendersi sanata se l’interessato non l’abbia tempestivamente eccepita e, anzi, abbia articolato compiutamente le sue difese nel merito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 19 ottobre 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), decisione del 21 aprile 2011, n. 77
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 21 Aprile 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 19 Ottobre 2010
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