Per l’applicazione della sospensione cautelare non ricorre la necessità di preventivo specifico avviso di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, sia per le ragioni di urgenza intrinseche nella natura del provvedimento, sia perché tale avviso è proceduralizzato nell’iter previsto dalla normativa forense che richiede la comunicazione dell’apertura del procedimento e la convocazione dell’interessato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Aosta, 17 dicembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 15 luglio 2004, n. 182
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 15 Luglio 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Aosta, delibera del 17 Dicembre 2003
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