Il provvedimento di sospensione cautelare, legittimamente adottato dal C.d.O. locale in base alle oggettiva esistenza e gravità delle accuse contestate al professionista ed al clamore suscitato dalle stesse, deve essere revocato qualora i presupposti che ne hanno motivato l’emissione vengano successivamente meno. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 20 dicembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 11 novembre 2006, n. 105
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 11 Novembre 2006 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 20 Dicembre 2004
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