Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Ricorso al Consiglio nazionale forense – Precedente revoca dello stesso provvedimento impugnato da parte del C.N.F. in altro procedimento – Cessazione della materia del contendere.

La revoca da parte del Consiglio nazionale forense, nell’ambito di altro procedimento dallo stesso ricorrente instaurato, del provvedimento contro il quale si è proposto ricorso determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e non luogo a procedere. (Nella specie nelle more del giudizio il C.N.F. rigettando il ricorso e confermando la sanzione della cancellazione dagli Albi, revocava per l’effetto la misura della sospensione cautelare precedentemente irrogata). (Dichiara cessata la materia del contendere e il non luogo a provvedere avverso decisione C.d.O. di Venezia, 14 luglio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Bonzo), sentenza del 16 luglio 1998, n. 91

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 16 Luglio 1998 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 14 Luglio 1998
Giurisprudenza CNF

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