Avverso il provvedimento di sospensione cautelare il C.N.F. può dare solo un giudizio di legittimità atto a stabilire se la decisione sia viziata sotto il profilo della violazione di legge o l’eccesso di potere, mentre resta inammissibile ogni altro sindacato di merito. In ogni caso la misura cautelare viene a cessare a fronte di una decisione di cancellazione esecutiva. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 2 dicembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. BUCCICO), sentenza del 9 gennaio 1998, n. 1
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 09 Febbraio 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 02 Dicembre 1996
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