Il ricorso al C.N.F. contro il diniego della revoca della sospensione cautelare non ha effetto sospensivo della esecuzione della misura disposta. Tale effetto, infatti, può riguardare soltanto le sanzioni disciplinari inflitte ma non l’esecutività di una misura cautelare. (Nella specie è stata confermata la sanzione disciplinare della cancellazione che è divenuta immediatamente esecutiva mentre è stata revocata, perché assorbita, la sospensione cautelare). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 25 febbraio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Galati), sentenza del 11 luglio 1998, n. 77
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 11 Luglio 1998 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 25 Febbraio 1997 (cancellazione)
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