Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Revoca

E’ illegittima, e va pertanto annullata, la delibera con cui il C.O.A. rigetti l’istanza di revoca del provvedimento di sospensione cautelare, laddove il Collegio si sia limitato ad un generico riferimento alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura, senza illustrare gli elementi di novità sulla persistenza della gravità dei fatti contestati e sullo stato del procedimento penale contro il ricorrente e senza altresì fornire documenti ed argomenti sulla sussistenza o meno dello strepitus fori, sugli echi della vicenda giudiziaria, sulla diffusione o meno di notizie su tale vicenda, nonché sull’eventuale danno correlato al decoro e alla dignità della classe forense. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 9 marzo 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CARDONE, rel. VACCARO), sentenza del 25 settembre 2009, n. 88

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 25 Settembre 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 09 Marzo 2009
Giurisprudenza CNF

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