La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è provvedimento precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. valuti la fondatezza delle incolpazioni o delle imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione ove ritenga possa configurarsi a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. Pertanto la revoca della misura cautelare giudiziaria non fa venire meno automaticamente i presupposti della sospensione cautelare applicata dal C.d.O. avendo i due provvedimenti diversa natura e diverse finalità cautelari. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 23 luglio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. Guidi), sentenza del 7 novembre 1998, n. 139
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 07 Novembre 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 23 Luglio 1997
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