Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Presupposti – Procedimenti penali per gravi reati – Ordinanze di custodia cautelare e arresti domiciliari – Ammissibilità.

La sospensione cautelare ha natura precauzionale e può essere discrezionalmente inflitta dal consiglio dell’ordine ove ritenga possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Nella specie il professionista era stato colpito da tre ordinanze di custodia cautelare e poi di arresto domiciliare per le imputazioni di concorso in bancarotta fraudolenta e di associazione per delinquere). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 8 febbraio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Franco), sentenza del 29 settembre 1997, n. 103

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 29 Settembre 1997 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 08 Febbraio 1995
Giurisprudenza CNF

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