La sospensione cautelare di natura precauzionale obbedisce a due presupposti essenziali: la sussistenza della gravità del fatto addebitato ed una situazione di vivo allarme per la dignità ed il decoro della classe forense nel suo insieme, vulnerata dal comportamento del professionista. La verificare del perdurare nel tempo di questa grave offesa appartiene alla sfera discrezionale dell’Organo territoriale, insindacabile come tale dal CNF, al quale resta riservata la sola valutazione della legittimità sulla sussistenza dei suddetti presupposti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Matera, 16 luglio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CRICRI’), sentenza del 12 settembre 2002, n. 138
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 12 Settembre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera del 16 Luglio 2001
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