Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Presupposti – Archiviazione dell’esposto – Insussistenza

L’avvenuta archiviazione dell’esposto ed il non luogo a procedere oltre dell’azione disciplinare determina il venir meno del presupposto logico giuridico cui si aggancia il provvedimento cautelare di sospensione interinalmente assunto dal Consiglio territoriale. Va pertanto accolto il ricorso proposto avverso la delibera con cui il C.O.A. ha disposto la sospensione cautelare del ricorrente dall’esercizio della professione forense, la quale va conseguentemente annullata. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 28 maggio 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Bulgarelli), sentenza del 30 dicembre 2008, n. 231

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 30 Dicembre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 28 Maggio 2008
Giurisprudenza CNF

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